Il Comune di San Marco in Lamis ha indetto Bando Pubblico di Concorso per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 431 del 09/12/1998, competenza anno 2021. Lo comunica a SanMarcoNews.it l’assessore alle politiche sociali Paolo Soccio. Ecco il bando e la relativa domanda.

I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:
a) essere cittadino Italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero di essere

cittadino extracomunitario. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

  1. b)  essere stato residente nel Comune di San Marco in Lamis e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2021;
  2. c)  aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2021, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l’imposta di registro per l’anno 2021;
  3. d)  reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2021, rientrante entro i valori di seguito indicati: per i soggetti rientranti in fascia a) (di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1 comma 1): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di €.13.405,08=, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
    per i soggetti rientranti in fascia b) (di cui al D.M. del 07/06/1999): reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore all’importo di €.15.250,00=, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito annuo convenzionale va calcolato al netto delle riduzioni previste dall’art. 3 comma 1 punto e) della legge regionale n. 10/2014, determinato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457 del 05/08/1978 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è diminuito di €.516,46= per ogni figlio a carico, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%). Per la determinazione del reddito dell’anno 2021 di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il Modello 730/2022 redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Modello Unico Persone Fisiche 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD. Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, il c.d. REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non

autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017.
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata obbligatoriamente, pena esclusione:

  • la dichiarazione del soggetto richiedente che attesti di aver fruito di assistenza dai Servizi Sociali del Comune per l’anno 2021, oppure
  • la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per l’anno 2021, oppure nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto per l’anno 2021 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, ecc.), oltre ad indicarne le generalità di quest’ultimo, dovrà allegare una autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito. Tale autocertificazione, corredata della copia del documento di identità in corso di validità, del dichiarante, dovrà riportare l’ammontare del reddito complessivo percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2021, che deve risultare congruo rispetto al canone versato dal richiedente il contributo. È ritenuto congruo il reddito dell’intero nucleo familiare del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico (rispetto al canone versato dal richiedente il contributo) qualora:
    – l’importo sia superiore ad €.13.405,08= (limite massimo di reddito fascia a);
    – se ricorre la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non deve essere superiore al 30% del totale dei redditi del nucleo familiare del richiedente e del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico. NON POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO:
  1. le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, cognati, figli, nipoti etc.);
  2. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2021:
    • hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
    • hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014 art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.
      In ottemperanza al disposto della L.R. del 15/11/2017 n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), possono partecipare anche se titolari del diritto di proprietà, i coniugi separati o divorziati entro la data del 31/12/2021, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
      • genitori separati o divorziati residenti in Puglia;
      • disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
      • presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge del 05/02/1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
        Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del Codice penale.
    • hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98;
    • hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. del 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28/03/2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1,

comma 5, del Decreto Ministeriale del 12/08/2020. Nel caso in cui il nucleo familiare percettore del c.d. reddito cittadinanza o pensione di cittadinanza partecipi, comunque al bando, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul c.d. reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;

hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione, riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 e/o ad altri contributi comunali, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;

  1. le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  2. le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

Inoltre, non possono partecipare e sono escluse dal contributo le domande per:

  1. alloggi con categoria catastali A1, A8 e A9;
  2. alloggi con superficie utile superiore a 95 metri quadri, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone, maggiorata di 10 metri quadri per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il sesto), nuclei familiari con 3 o più figli minori, nuclei monoparentali, nuclei familiari con presenza di almeno un componente con disabilità superiore al 74%, nuclei familiare con 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti, nucleo familiare con la presenza di almeno un ultrasessantacinquenne, coniugi separati/divorziati.

Ecco bando e domanda:

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